|
Legge 29 gennaio 1992, n. 113
Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero
per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
Art. n.1
1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale
nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione
anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero
nel territorio comunale.
2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato
di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo
esatto dove tale albero è stato piantato.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per
l'attuazione della norma di cui al comma 2.
Art. n.2
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle
proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo Forestale dello
Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla
finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione
il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto
e la fornitura ai comuni. Le Regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici
competenti.
Art. n.3
1. I Comuni che non dispongano di aree idonee per la
messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della
pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione,
di aree appartenenti al Demanio dello Stato, a tal fine eventualmente
utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai
sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente
destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.
Art. n.4
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di
5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta
somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono determinate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi
programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione».
3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|